Art. 33

Sostegno a vocazione strutturale o ambientale

In vigore dal 7 dic 2021
Sostegno a vocazione strutturale o ambientale Per il sostegno allo sviluppo rurale pagato a norma del titolo III, capo IV, del regolamento 2021/2115 e per i pagamenti relativi alle misure approvate nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto. Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell’Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è versata la rispettiva rata.
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