Art. 30
Aiuti specifici
In vigore dal 7 dic 2021
Aiuti specifici
1. Fatti salvi gli articoli da 32 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.
2. Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.
3. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agli , il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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