Art. 29

Scambi con i paesi terzi

In vigore dal 7 dic 2021
Scambi con i paesi terzi 1.   Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all’esportazione, fissati in euro dal diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell’Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana. 3.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli, necessario per determinare il prezzo di entrata, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.
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