Art. 14

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 o per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento

In vigore dal 7 dic 2021
Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 o per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento 1.   Ai fini dell’adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie. Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che la spesa non contemplata dal regolamento (UE) 2021/2115 o il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento ai sensi del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento non sono stati rispettivamente sostenuti ai sensi della normativa dell’Unione, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. 2.   La Commissione basa l’esclusione sull’individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata. 3.   Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, gli Stati membri possono presentare un calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento dell’Unione estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di verifica di conformità. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata. 4.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di: a) valutare i metodi utilizzati per l’individuazione o l’estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri; b) verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3; c) verificare il contenuto e i risultati dell’individuazione o dell’estrapolazione ad essa presentati; d) acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti. 5.   Nell’applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall’organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore di tale organismo nel contesto degli audit di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116 a condizione che: a) la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell’audit vero e proprio; b) l’ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all’oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi; c) nelle valutazioni si sia tenuto conto dell’importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate. 6.   Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma di detti paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione. Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove: a) i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l’ammissibilità dell’aiuto e la relativa applicazione delle riduzioni e delle sanzioni; b) i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande. Se, nell’ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie distinte, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata. 7.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione: a) uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l’ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità; b) vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo; c) l’applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente; d) sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un’indagine che fa seguito a un’altra indagine in cui erano state rilevate e comunicate per la prima volta allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro. 8.   Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. 9.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.
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