Art. 1
Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
1. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo e soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
a)
per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l’effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;
b)
la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 (8), (UE) n. 229/2013 (9), (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
c)
l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
d)
l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
e)
la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;
f)
l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.
2. Per essere riconosciuti gli organismi pagatori devono inoltre disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I, relativi ai seguenti aspetti:
a)
ambiente interno;
b)
attività di controllo;
c)
informazione e comunicazione;
d)
monitoraggio.
3. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:127:oj#art-1