Art. 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori 1.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo e soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti: a) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l’effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili; b) la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 (8), (UE) n. 229/2013 (9), (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); c) l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; d) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione; e) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione; f) l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione. 2.   Per essere riconosciuti gli organismi pagatori devono inoltre disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I, relativi ai seguenti aspetti: a) ambiente interno; b) attività di controllo; c) informazione e comunicazione; d) monitoraggio. 3.   Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
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