Art. 5

Requisiti di coltivazione

In vigore dal 7 dic 2021
Requisiti di coltivazione Ai fini dell’esecuzione dei controlli necessari per l’applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo. Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta della canapa prima della fine del periodo di 10 giorni successivo alla fine della fioritura, a condizione che la raccolta avvenga dopo l’inizio della fioritura e che gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che continuano a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.
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