Art. 48

Norme sulla percentuale per la norma BCAA 1

In vigore dal 7 dic 2021
Norme sulla percentuale per la norma BCAA 1 1.   Per il mantenimento dei prati permanenti in relazione alla norma BCAA 1 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola non diminuisca al di sotto del 5 % in rapporto a una percentuale di riferimento che ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio piano strategico della PAC dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale. Al fine di stabilire la percentuale di riferimento di cui al primo comma: a) per «superfici a prato permanente» si intendono i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (17) e se necessario adeguati dagli Stati membri per tener conto dell’impatto di una possibile modifica, in particolare nella definizione di prati permanenti che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115; b) per «superficie agricola totale» si intende la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinata ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, se necessario adeguata dagli Stati membri, in particolare per tener conto dell’impatto di una possibile modifica nella definizione delle superfici agricole che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Gli Stati membri possono stabilire la percentuale di prato permanente e la percentuale di riferimento a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda. 3.   Qualora si accerti una diminuzione della percentuale di cui al paragrafo 2 in misura superiore al 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1, lo Stato membro in questione impone a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente in un periodo passato. Tuttavia se la superficie a prato permanente in un determinato anno è mantenuta in termini assoluti entro lo 0,5 % delle superfici a prato permanente create a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), l’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, si ritiene adempiuto. 4.   Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 5 % derivi dall’adempimento degli impegni assunti o degli obblighi di cui all’, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 a causa dei quali un’attività agricola non viene più svolta sulle superfici in questione, e che non comprendono gli impianti di alberi di Natale o la coltivazione di colture o alberi per la produzione di energia. 5.   Ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 2, le superfici riconvertite a prato permanente o create per tale uso a norma del paragrafo 3, o create per tale uso nel quadro dell’attuazione della norma BCAA 1 da parte degli Stati membri, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione. Tali superfici sono utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio in conformità della definizione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per almeno cinque anni consecutivi dalla riconversione o creazione oppure, per le superfici già utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi
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