Art. 47

Regimi di qualità

In vigore dal 7 dic 2021
Regimi di qualità Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai regimi di qualità di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale riguardino: a) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: — caratteristiche specifiche del prodotto, — particolari metodi di produzione, oppure — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori; iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; b) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione di cui alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (15) relativamente ai prodotti agricoli e alimentari.
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