Art. 45
Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura
In vigore dal 7 dic 2021
Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura
1. Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi alla conservazione, all’uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 possono fornire sostegno esclusivamente sotto forma di:
a)
impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica; oppure
b)
sostegno alle attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.
Le attività nell’ambito degli impegni agro-climatico-ambientali di cui al primo comma, lettera a), non sono ammissibili al sostegno ai sensi di tale comma, lettera b).
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica, di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), prevedano di:
a)
allevare animali d’allevamento di razze locali, che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattate a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione, di cui all’, paragrafo 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); oppure
b)
preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.
3. Le seguenti specie di animali d’allevamento di razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ammissibili al sostegno:
a)
bovini;
b)
ovini;
c)
caprini;
d)
equidi (Equus caballus e Equus asinus);
e)
suini;
f)
uccelli;
g)
conigli;
h)
api.
4. Gli Stati membri ritengono ammissibili al sostegno esclusivamente le razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), se sono rispettati i seguenti requisiti:
a)
è indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
b)
un ente selezionatore competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza.
5. Gli Stati membri considerano le risorse genetiche vegetali di cui al paragrafo 2, lettera b), come minacciate di erosione genetica purché siano fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), comprendano quanto segue:
a)
azioni mirate che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b)
azioni concertate che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore dell’agricoltura o della silvicoltura dell’Unione tra le organizzazioni competenti negli Stati membri;
c)
azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche che coinvolgono organizzazioni non governative e altri portatori di interessi.
7. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), si intende per:
a)
«conservazione in situ», nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b)
«conservazione in situ», nel settore della silvicoltura, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
c)
«conservazione nell’azienda agricola o nell’azienda silvicola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un’azienda agricola o silvicola;
d)
«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell’habitat naturale;
e)
«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-45