Art. 43

Aiuto finanziario dell’Unione

In vigore dal 7 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione L’aiuto finanziario massimo dell’Unione da assegnare a ciascuna organizzazione o associazione di produttori di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato proporzionalmente sulla base delle superfici coltivate a luppolo ammissibili dei suoi soci produttori. Per essere ammissibili, le superfici coltivate a luppolo devono essere piantate a una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice. Le superfici comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via. Le superfici non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.
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