Art. 41

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

In vigore dal 7 dic 2021
Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie La spesa annua versata dagli Stati membri per il sostegno agli interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC in relazione al reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione non supera il 15 % della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 versata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario. I costi di estirpazione e la compensazione per il mancato guadagno non rappresentano una spesa ammissibile nell’ambito di questo tipo di intervento.
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