Art. 40

Beneficiari

In vigore dal 7 dic 2021
Beneficiari 1.   Gli Stati membri stabiliscono quali operatori possono beneficiare degli interventi nel settore vitivinicolo specificati nei rispettivi piani strategici della PAC. Tali operatori comprendono i beneficiari di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori di vino e le organizzazioni interprofessionali. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i viticoltori siano gli unici beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto» di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, rispettivamente lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2021/2115. 3.   Un organismo di diritto pubblico non può beneficiare del sostegno nell’ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno: a) per azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115; b) per azioni di informazione e azioni di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che non sia l’unico beneficiario del sostegno concesso in riferimento a tali interventi. 4.   Le imprese private possono essere beneficiarie per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115. 5.   Non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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