Art. 34

Calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 7 dic 2021
Calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale 1.   Nel determinare il livello dell’aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il livello di organizzazione in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni e comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni sono riconosciute. L’ del presente regolamento si applica mutatis mutandis. 2.   Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio nazionale, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo o ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1. L’elenco delle regioni definite da uno Stato membro non è modificato per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e l’importo dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco delle regioni. 5.   Un’organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo.
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