Art. 33

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

In vigore dal 7 dic 2021
Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita I pagamenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, all’organizzazione transnazionale di produttori o all’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi sono stabiliti nell’allegato VII.
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Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita (Art. 33 Regolamento (UE) 2022/126) — Testo vigente | Portale Normativo