Art. 32
Periodo di riferimento e massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione
In vigore dal 7 dic 2021
Periodo di riferimento e massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione
1. Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio dell’anno che precede di tre anni l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.
Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori in questione.
Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma se non in circostanze debitamente giustificate.
2. Gli Stati membri decidono se il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno:
a)
in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori aderenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, all’organizzazione transnazionale di produttori, all’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o al gruppo di produttori, al 1o gennaio dell’anno per il quale è chiesto l’aiuto; oppure
b)
in funzione del valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori in questione. In tal caso la norma si applica a tutti i beneficiari non transnazionali in tale Stato membro.
3. Se per un prodotto si verifica una diminuzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, si applica quanto segue:
a)
se la diminuzione si è verificata per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi;
b)
se la diminuzione si è verificata a causa di calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.
In entrambi i casi, l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo.
Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra allo Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo e di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.
Storico versioni
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