Art. 31

Base di calcolo del valore della produzione commercializzata

In vigore dal 7 dic 2021
Base di calcolo del valore della produzione commercializzata 1.   Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all’, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolata in base alla produzione dell’organizzazione di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori o del gruppo di produttori stessi e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione o gruppo, e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali sono riconosciuti l’organizzazione di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori o il gruppo di produttori. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino. Il valore della produzione commercializzata di un’associazione di organizzazioni di produttori o un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall’associazione di organizzazioni di produttori o dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l’associazione di organizzazioni di produttori o l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Tuttavia se i programmi operativi sono approvati separatamente per un’associazione di organizzazioni di produttori o un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell’associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci. Inoltre per i settori elencati all’, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall’organizzazione di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per conto dei suoi soci. 2.   Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore. Il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente paragrafo, da un’organizzazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il paragrafo 7 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso fisso espresso sotto forma di percentuale. Il tasso fisso è pari: a) al 53 % per i succhi di frutta; b) al 73 % per i succhi concentrati; c) al 77 % per il concentrato di pomodoro; d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati; e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura; f) al 70 % per i funghi in scatola Agaricus bisporus e altri funghi coltivati conservati in salamoia; g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia; h) all’81 % per la frutta essiccata; i) al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h); j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate; k) al 41 % per la paprika in polvere. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata. 4.   Il valore della produzione commercializzata comprende il valore dei ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita. Il valore dei ritiri ai fini della distribuzione gratuita è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori nel periodo in questione. 5.   Soltanto la produzione dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, del gruppo di produttori o dei suoi soci produttori commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori è calcolata nel valore della produzione commercializzata. La produzione dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori commercializzata da un’altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un altro gruppo di produttori designati dalla propria organizzazione è calcolata nel valore della produzione commercializzata dell’organizzazione, dell’associazione o del gruppo che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio. 6.   Salvo ove si applichi il paragrafo 7, la produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori è fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» pronta alla commercializzazione, escluse: a) l’IVA; b) le spese di trasporto interno dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori. 7.   Tuttavia il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga: a) a un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori; oppure b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 8.   Se si fa ricorso all’esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 7. 9.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, di cui all’, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, dall’organizzazione transnazionale di produttori, dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.
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