Art. 29

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato

In vigore dal 7 dic 2021
Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato 1.   Un prodotto ritirato dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all’, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere conforme alle norme di commercializzazione pertinenti per quel prodotto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve le norme relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se gli ortofrutticoli sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (12). Tuttavia i prodotti in miniatura del settore dei prodotti ortofrutticoli, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 2.   Se per un dato prodotto ortofrutticolo non esistono norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato VI. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
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