Art. 27
Destinazioni dei prodotti ritirati
In vigore dal 7 dic 2021
Destinazioni dei prodotti ritirati
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’olio di oliva o delle olive da tavola e in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili per i prodotti ritirati dal mercato e garantiscono che il ritiro dal mercato o la sua destinazione non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.
2. Su richiesta delle organizzazioni di beneficenza, degli enti caritativi o degli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono permettere agli stessi di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.
Le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che hanno ottenuto tale autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.
Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori di prodotti da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita se questa copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per facilitare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.
3. È consentita la cessione di prodotti ritirati dal mercato all’industria per la trasformazione in prodotti non alimentari. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all’interno dell’Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale alimentare. L’alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.
Storico versioni
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