Art. 21

Forme di sostegno

In vigore dal 7 dic 2021
Forme di sostegno 1.   Nei settori di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l’attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di prevedere il pagamento del sostegno sulla base di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Nel fissare tali tassi fissi, tabelle e somme forfettarie, gli Stati membri tengono conto delle specificità regionali o locali e basano il calcolo su documenti giustificativi che dimostrano che il calcolo rispecchia il prezzo di mercato delle operazioni o delle azioni oggetto dell’intervento di cui trattasi. 2.   Nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri rispettano gli importi massimi di spesa e i costi di condizionamento che possono essere pagati in relazione ai pertinenti interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC e stabiliti negli allegati V e VII. 3.   Se gli Stati membri prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC il pagamento di un sostegno sotto forma di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, questi sono periodicamente riesaminati così da tenere conto dell’indicizzazione o dei mutamenti economici. 4.   Quando applicano il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie e il loro riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Se gli Stati membri includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore vitivinicolo relativi alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti e agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, si applicano le seguenti norme: a) se gli Stati membri decidono di calcolare l’importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su un’unità di misura della superficie, l’importo corrisponde alla superficie effettiva misurata conformemente all’ del presente regolamento; b) se gli Stati membri decidono di calcolare l’importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su altre unità di misura o sulla base dei costi effettivi risultanti dai documenti giustificativi che i beneficiari devono presentare, fissano norme relative agli opportuni metodi di controllo al fine di stabilire la portata reale dell’attuazione dell’operazione. 6.   Il presente articolo non si applica all’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE)n. 1308/2013.
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