Art. 20

Magazzinaggio collettivo

In vigore dal 7 dic 2021
Magazzinaggio collettivo 1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC gli interventi di magazzinaggio collettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono un ritiro temporaneo dal mercato di un prodotto in un periodo caratterizzato da una certa pressione del mercato e adottano norme volte a garantire che il prodotto sia immagazzinato sotto la responsabilità del beneficiario in condizioni tali da preservare il suo normale valore commerciale e nel rispetto delle norme sanitarie applicabili. Per i prodotti freschi con un breve periodo di conservazione gli Stati membri provvedono affinché il prodotto sia immagazzinato congelato o trasformato. I prodotti per cui è previsto un determinato periodo di maturazione nel normale processo di produzione, o per cui tale processo di maturazione incrementa il valore del prodotto, sono ammissibili per il magazzinaggio collettivo solo previo completamento del periodo di maturazione. 2.   Gli Stati membri, per ciascun prodotto per cui è previsto tale intervento nei rispettivi piani strategici della PAC, stabiliscono la durata minima di magazzinaggio e l’importo massimo dell’indennità per unità di prodotto e per giorno di magazzinaggio, nonché le pertinenti condizioni di magazzinaggio. L’importo massimo che può essere finanziato con il fondo di esercizio non è superiore alla somma della spesa per il magazzinaggio fisico del prodotto, congelato o trasformato, se del caso, e dell’onere finanziario dovuto all’immobilizzazione del valore del prodotto agli attuali prezzi di mercato. Tale importo massimo non comprende le eventuali spese di congelamento e trasformazione o la potenziale svalutazione del prodotto. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le procedure di controllo, inclusi i controlli in loco, al fine di garantire la non sostituzione dei prodotti e il rispetto delle condizioni e del periodo di magazzinaggio.
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