Art. 19
Ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita
In vigore dal 7 dic 2021
Ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita
Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita», gli Stati membri provvedono affinché un determinato prodotto ritirato definitivamente dal mercato non possa essere reimmesso sul mercato a fini alimentari.
Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC solo interventi sotto forma di «ritiro dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» nel settore degli ortofrutticoli e in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, e soltanto in riferimento a prodotti deperibili che non possono essere immagazzinati in maniera duratura al normale stadio commerciale senza refrigerazione.
Gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» in riferimento ai prodotti animali e ai prodotti del settore dello zucchero di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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