Art. 16
Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione
In vigore dal 7 dic 2021
Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore vitivinicolo o negli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di reimpianto di frutteti, oliveti o vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie oppure, nel caso dei frutteti e degli oliveti, per adattarsi ai cambiamenti climatici, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario rispetti le norme del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) durante l’attuazione di questi interventi.
2. La spesa per il reimpianto di frutteti o uliveti non supera il 20 % dell’importo totale delle spese nell’ambito di ciascun programma operativo o intervento pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-16