Art. 16

Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione

In vigore dal 7 dic 2021
Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione 1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore vitivinicolo o negli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di reimpianto di frutteti, oliveti o vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie oppure, nel caso dei frutteti e degli oliveti, per adattarsi ai cambiamenti climatici, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario rispetti le norme del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) durante l’attuazione di questi interventi. 2.   La spesa per il reimpianto di frutteti o uliveti non supera il 20 % dell’importo totale delle spese nell’ambito di ciascun programma operativo o intervento pertinente.
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Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2022/126) — Testo vigente | Portale Normativo