Art. 15
Fondi di mutualizzazione
In vigore dal 7 dic 2021
Fondi di mutualizzazione
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono le condizioni di attuazione per le spese amministrative di costituzione, finanziamento e, se del caso, rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione.
2. Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 comprendono sia l’aiuto finanziario dell’Unione sia il contributo del beneficiario. L’importo delle spese ammissibili non supera il 20 %, il 16 % o l’8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest’ultimo.
3. Il beneficiario può ricevere sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione.
Se il beneficiario richiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 16 % o all’8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.
4. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri limitano il sostegno dell’Unione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo al:
a)
20 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel primo anno;
b)
16 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel secondo anno;
c)
8 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel terzo anno.
Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni.
Storico versioni
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