Art. 14
Promozione, comunicazione e commercializzazione
In vigore dal 7 dic 2021
Promozione, comunicazione e commercializzazione
Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:
a)
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell’Unione;
b)
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione ed elevarne il profilo all’interno e all’esterno dell’Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;
c)
sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell’Unione all’interno e all’esterno dell’Unione;
d)
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e)
contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell’Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
f)
sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
g)
sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
h)
diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell’Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell’Unione su tali mercati. Un riferimento all’origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell’Unione nei paesi terzi;
i)
informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l’emblema dell’Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall’Unione europea». L’emblema e la dichiarazione di finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-14