Art. 3
In vigore dal 6 dic 2021
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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