Art. 90

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Comunicazione di informazioni 1.   Oltre ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti: a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento designati e riconosciuti: i) l'atto di riconoscimento e, se del caso, l’atto di designazione; ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento designato e riconosciuto); iii) ove rilevante, la revoca del loro riconoscimento; b) per gli organismi di certificazione: i) la denominazione; ii) l’indirizzo; c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR: i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento designato e riconosciuto, corredate delle informazioni richieste; ii) per quanto riguarda il FEAGA, la stima del fabbisogno finanziario e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo; iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti. 2.   Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.
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Comunicazione di informazioni (Art. 90 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo