Art. 89
Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa
In vigore dal 2 dic 2021
Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa
1. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all', paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza si è verificata. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all', paragrafo 2. Le sanzioni amministrative comminate sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Le pertinenti disposizioni dell', paragrafi 2, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative.
2. Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-89