Art. 88

Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale 1.   In virtù del sistema di cui all', paragrafo 1, primo comma, i casi di inosservanza in merito ai quali le autorità o gli organismi di cui all', paragrafo 2, hanno preso decisioni esecutive sono notificati all'organismo pagatore almeno una volta all'anno. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione. Onde realizzare tale valutazione, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi sistema nazionale vigente di classificazione delle sanzioni in materia di lavoro. La notifica all'organismo pagatore rispetta l'organizzazione interna, i compiti e le procedure delle autorità o degli organismi di cui all', paragrafo 2. La notifica all'organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all', punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro. 2.   Nei loro sistemi di sanzione amministrative di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri: a) possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro; b) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se: i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore; ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica. 3.   L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.
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