Art. 87

Sistema di controllo della condizionalità sociale

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di controllo della condizionalità sociale 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115 che non abbiano rispettato le norme relative alla condizionalità sociale elencate all'allegato IV di tale regolamento. A tal fine gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell'ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, osservino gli obblighi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   Gli Stati membri assicurano una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori, dall'altro, il cui ruolo consiste nell’eseguire i pagamenti e nell’applicare le sanzioni a titolo del meccanismo di condizionalità sociale.
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Sistema di controllo della condizionalità sociale (Art. 87 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo