Art. 85

Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa

In vigore dal 2 dic 2021
Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa 1.   Le sanzioni amministrative di cui all' si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all', paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative si basano sui controlli effettuati conformemente all', paragrafo 6. 2.   Come regola generale, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora l'inosservanza non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati — o qualora produca conseguenze insignificanti —, non si applicano sanzioni amministrative. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sensibilizzazione per fare in modo che i beneficiari siano informati in merito all’inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include anche gli specifici servizi di consulenza aziendale di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali può essere reso obbligatorio per i beneficiari interessati. 4.   Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all', paragrafo 1, lettera c), per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. 5.   Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, si applica una riduzione percentuale più alta di quella prevista nel paragrafo 2. 6.   Nel caso la stessa inosservanza persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi, come regola generale la percentuale di riduzione è pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. Ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di inosservanza intenzionale. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. 7.   Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.
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Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa (Art. 85 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo