Art. 83
Sistema di controllo della condizionalità
In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di controllo della condizionalità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 da parte delle categorie di beneficiari seguenti:
a)
i beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
b)
i beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
i beneficiari che ricevono sostegno ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
2. Gli Stati membri che applicano l' del regolamento (UE) 2021/2115 possono istituire un sistema di controllo semplificato:
a)
per i beneficiari che ricevono pagamenti a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2115 oppure
b)
per i piccoli agricoltori, determinati dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2115, che non hanno fatto domanda per tali pagamenti.
Qualora non applichi l' del regolamento (UE) 2021/2115., uno Stato membro può istituire un sistema di controllo semplificato per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 5 ettari di superficie agricola dichiarati a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.
I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri procedono ad un riesame annuale dei sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 alla luce dei risultati ottenuti.
5. Ai fini del presente capo s'intende per:
a)
«requisito», ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;
b)
«atto giuridico», ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
«ripetizione dell'inosservanza», l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.
6. Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri:
a)
includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
b)
possono decidere, secondo requisiti, norme, atti giuridici e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli, compresi i controlli amministrativi, svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto giuridico o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);
c)
laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici ovvero altre pertinenti tecnologie in grado di assisterli nell'effettuazione dei controlli in loco di cui alla lettera a);
d)
stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi che:
i)
tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione, del rischio intrinseco di inosservanza e, se del caso, della partecipazione dei beneficiari ai servizi di consulenza aziendale di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115
ii)
includono una componente casuale e
iii)
provvedono a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari di cui al paragrafo 1, del presente articolo;
e)
per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (35), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
f)
quando utilizzano il sistema di controllo semplificato di cui al paragrafo 2, possono decidere di escludere dai controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo la verifica dell'adempimento agli obblighi di cui a detta lettera, laddove si possa dimostrare che eventuali casi di inosservanza da parte dei beneficiari interessati non avrebbero conseguenze significative sul conseguimento degli obiettivi degli atti giuridici e delle norme interessati.
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