Art. 81
Accesso all'informazione e controlli della Commissione
In vigore dal 2 dic 2021
Accesso all'informazione e controlli della Commissione
1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all' sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli, ma non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli ufficiali degli Stati membri. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96, (UE, Euratom) n. 883/2013 e (UE) 2017/1939, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato membro richiedente si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
Storico versioni
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