Art. 80

Pianificazione e relazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Pianificazione e relazioni 1.   Gli Stati membri elaborano piani di controllo da effettuare conformemente all' nel periodo di controllo successivo. 2.   Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il piano di controllo di cui al paragrafo 1 nonché il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili; b) una relazione dettagliata sull'applicazione del presente capo per il precedente periodo di controllo, compresi i risultati degli eventuali controlli effettuati a norma dell'. 3.   I piani di controllo e relative modifiche redatti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha informato gli Stati membri delle sue osservazioni entro un termine di otto settimane.
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Pianificazione e relazioni (Art. 80 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo