Art. 79
Assistenza reciproca
In vigore dal 2 dic 2021
Assistenza reciproca
Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
a)
se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
b)
se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.
Storico versioni
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