Art. 72

Sistema di controllo e di sanzioni

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di controllo e di sanzioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all', paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all', paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.
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