Art. 70
Sistema di monitoraggio delle superfici
In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di monitoraggio delle superfici
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici che è operativo a decorrere dal 1o gennaio 2023. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Entro il 1o gennaio 2024 tuttavia un sistema di monitoraggio delle superfici è pienamente operativo in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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