Art. 62

Clausola di elusione

In vigore dal 2 dic 2021
Clausola di elusione Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
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Clausola di elusione (Art. 62 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo