Art. 61

Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici

In vigore dal 2 dic 2021
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici Qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici (Art. 61 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo