Art. 61
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici
In vigore dal 2 dic 2021
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici
Qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità.
Gli Stati membri provvedono a che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
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