Art. 60

Norme sullo svolgimento dei controlli

In vigore dal 2 dic 2021
Norme sullo svolgimento dei controlli 1.   I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati, tra l’altro, ai settori in cui il rischio di errori è più alto. Gli Stati membri assicurano lo svolgimento del livello di controlli necessario ad una gestione efficiente dei rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. L'autorità pertinente costituisce il campione per i controlli a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale e una parte basata sul rischio. 2.   I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060 sono svolti solo a livello del fondo di partecipazione e dei fondi specifici nonché, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' necessari per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che integrano il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione agricola, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare: a) per la canapa di cui all', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; b) per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute; c) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli; d) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato; e) altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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