Art. 59

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 2 dic 2021
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   Nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'. Tali atti e misure sono intese in particolare a: a) accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC; b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure; c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi; d) imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario; e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. 2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali. Gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Per aiutare gli Stati membri a tale riguardo, la Commissione mette a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti, garantendo nel contempo un onere amministrativo minimo e un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale strumento di estrazione dei dati può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'. Entro il 2025 la Commissione presenta una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri. 3.   Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati riguardanti gli indicatori. 4.   Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all', punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30). 5.   Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata. Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni se: a) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'; b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa; c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all', il beneficiario conserva il diritto all'aiuto. 6.   Nei rispettivi sistemi di gestione e controllo gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda. 7.   Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che ricadono nell'ambito dei loro piani strategici della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami. La Commissione provvede affinché sia dato un seguito adeguato alle denunce che le sono presentate direttamente. Se la Commissione trasmette una denuncia a uno Stato membro e lo Stato membro non agisce per darvi seguito entro il termine fissato dalla Commissione, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che lo Stato membro rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del presente paragrafo. 8.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate e azioni intraprese a norma dei paragrafi 1 e 2. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a: a) le procedure, i termini, lo scambio di informazioni, i requisiti per lo strumento di estrazione dei dati e le informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4; b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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