Art. 56
Disposizioni specifiche per il FEAGA
In vigore dal 2 dic 2021
Disposizioni specifiche per il FEAGA
1. Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui ai piani strategici della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono dare istruzioni all'organismo pagatore, in qualità di organismo responsabile per il recupero del debito, di dedurre qualsiasi debito pendente di un beneficiario dai pagamenti futuri allo stesso.
3. All'atto dell'accredito al bilancio dell'Unione degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo casi di inosservanza imputabili alle amministrazioni o altri organismi ufficiali.
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