Art. 55

Procedura di conformità

In vigore dal 2 dic 2021
Procedura di conformità 1.   La Commissione, se constata che le spese di cui all', paragrafo 2, e all' non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano solo in caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri. Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici della PAC e nelle disposizioni nazionali. 2.   La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate. In tale contesto, tiene altresì conto del tipo di tali carenze, nonché del danno finanziario arrecato all'Unione. 3.   Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le risultanze della Commissione e le osservazioni a tali risultanze da parte dello Stato membro interessato sono notificate tra le due parti mediante comunicazioni scritte, in seguito alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione. In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. La procedura è svolta da un organo di conciliazione. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni contenute nella relazione prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni. 4.   Il rifiuto del finanziamento non riguarda: a) le spese di cui all', paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato; b) le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell', paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all', per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate; c) le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all', diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate. 5.   Il paragrafo 4 non si applica in caso di: a) aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE; b) infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE; c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, sulle scadenze da rispettare, nonché sulla procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo, e sulla costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell’organo di conciliazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Procedura di conformità (Art. 55 Regolamento (UE) 2021/2116) — Testo vigente | Portale Normativo