Art. 52
Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione
In vigore dal 2 dic 2021
Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che sono necessari per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, che integrano il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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