Art. 51
Accesso ai documenti
In vigore dal 2 dic 2021
Accesso ai documenti
1. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti e le relative informazioni a disposizione della Commissione.
Tali documenti e tali informazioni possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3.
Se tali documenti e tali informazioni sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
2. Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organismi di certificazione.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sulle condizioni di conservazione dei documenti e delle informazioni di cui al presente articolo, compresi la forma e il periodo di conservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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