Art. 5
Spese del FEAGA
In vigore dal 2 dic 2021
Spese del FEAGA
1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al paragrafo 2, oppure in regime di gestione diretta, conformemente al paragrafo 3.
2. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente le spese seguenti:
a)
le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
b)
il contributo finanziario dell'Unione agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
interventi sotto forma di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115.;
d)
il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;
e)
il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.
3. Il FEAGA finanzia in regime di gestione diretta le spese seguenti:
a)
la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
b)
le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;
c)
la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
d)
i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Storico versioni
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