Art. 46

Misure di informazione

In vigore dal 2 dic 2021
Misure di informazione 1.   La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell', lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, inclusa la sua interazione con il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo. Essa mira a informare i cittadini sulle sfide affrontate in ambito agricolo e alimentare, informare gli agricoltori e i consumatori, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere un modello agricolo dell'Unione più sostenibile e aiutare i cittadini a comprenderlo. Fornisce informazioni coerenti, basate su dati concreti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e delinea le azioni di comunicazione previste nel piano strategico pluriennale della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come: a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze; b) attività intraprese su iniziativa della Commissione. Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione. Nell'esecuzione delle attività di cui al primo comma, lettera b), la Commissione può essere assistita da esperti esterni. Le misure di cui al primo comma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. 3.   La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario. 4.   Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all', paragrafo 1. 5.   La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.
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