Art. 45

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 2 dic 2021
Entrate con destinazione specifica 1.   Sono considerate «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario: a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all' del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi; b) per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli regolamento (UE) 2021/2115; c) gli importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate; tuttavia, le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri; d) gli importi definitivamente ridotti conformemente all', paragrafo 2. 2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR. 3.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1. 4.   Per il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica di cui al presente regolamento si applica mutatis mutandis l'articolo 113 del regolamento finanziario.
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