Art. 42

Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance

In vigore dal 2 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance 1.   In caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione chiede, se necessario, allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione contenente le misure correttive necessarie e chiari indicatori dei progressi. Tale piano d'azione è definito di concerto con la Commissione. Lo Stato membro interessato risponde entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione per valutare la necessità di un piano d'azione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato attuato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui al suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'. La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo. Se le condizioni della sospensione persistono, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all' si tiene conto degli importi sospesi. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni. 4.   Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all' prendono in considerazione gli atti di esecuzione adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.
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