Art. 40
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
In vigore dal 2 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
1. Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, entro le scadenze di cui all', paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza pertinente.
Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all', le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.
2. La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all' constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50 % e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione che sospendono i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'.
La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all', paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell', paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente al più tardi mediante l'atto di esecuzione di cui all' relativamente all'anno per il quale i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavia, se gli Stati membri dimostrano che sono state adottate le necessarie misure correttive, la Commissione può anticipare la revoca della sospensione con un atto di esecuzione distinto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.
5. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all', tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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