Art. 4
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
In vigore dal 2 dic 2021
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:
a)
il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b)
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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